La “resurrezione” dell'istituto in oggetto è avvenuta tramite il – purtroppo – abusato strumento del decreto-legge che, seguendo le orme di quanto già fatto dal legislatore del 2012, ha reintrodotto disposizioni tacciate di incostituzionalità (per eccesso di delega) dalla sentenza già citata, con alcune differenze, anche piuttosto rilevanti, che si cercheranno di sintetizzare.
Le materie in cui la preventiva mediazione ritornerà ad essere condizione di procedibilità del successivo giudizio civile sono le stesse previste dal testo poi ritenuto incostituzionale (condominio, locazioni e diritti reali, materia successoria, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da attività del medico, diffamazione a mezzo stampa e contratti assicurativi, bancari e finanziari) con la sola esclusione delle cause per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.
Tale decreto ha inoltre esteso a tutti gli avvocati la automatica iscrizione all'albo dei mediatori oltre ad aver previsto un taglio netto ai costi della procedura di mediazione, inserendo, anche, un primo incontro-filtro tra parti e mediatore teso a valutare la possibilità di una reale composizione in mancanza della quale i costi si aggireranno tra gli 80 e i 250 Euro.
Tale procedura dovrà avere una durata più breve di quanto previsto nel testo poi ritenuto illegittimo dalla Consulta, passando dai 4 mesi previsti dal testo “illegittimo” ai 3 mesi del testo odierno, il termine oltre il quale è possibile il deposito della domanda giudiziale.
Infine, condizione di esecutività dell'accordo di conciliazione, è divenuta la sottoscrizione di questo da parte degli avvocati che assistono i “litiganti concilianti”.
Nonostante la decisa lettera di “contestazione” inviata dal presidente del Consiglio Nazionale Fornese al ministro Cancellieri per la mancata consultazione degli avvocati prima della stesura del provvedimento in oggetto, tale reviviscenza entrerà a tutti gli effetti nel nostro ordinamento, come stabilito dal secondo comma dell'art. 79 del Decreto “Fare”, «decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».