1) La sorte dei debiti sociali dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese
Le SU della Suprema Corte si sono occupate di esplicitare la natura di tipo successorio del meccanismo che, a voce degli articoli 2495, co. II, c.c., per le società di capitali e 2312, co. II, c.c., per le società di persone (con le peculiarità di cui all'art. 2324 c.c. per le società in accomandita semplice), trasmette le obbligazioni gravanti sulla società direttamente in capo ai soci.
Per quanto concerne le società di persone i soci, per loro natura, risulteranno, anche in seguito allo scioglimento della compagine, illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Invece, per i soci di società di capitali, la responsabilità per i debiti sociali sopravvenuti rimarrà limitata alla concorrenza della quota di attivo riscossa in base all'ultimo bilancio di liquidazione.
Tale successione nella responsabilità trova giustificazione nel carattere strumentale del soggetto società: infatti, cessato l'ente, sono i soci ad essere responsabili, sempre entro i limiti dettati dal tipo di rapporto sociale prescelto.
Inoltre, a suffragare la tesi “successoria”, anche se sui generis, è l'evidenza dell'identità del debito pre e post cancellazione della società dal registro delle imprese: il debito non subisce alcun evento “novativo” con la liquidazione dell'ente, ma viene soltanto trasferito e diviso pro quota dal debitore-società ai “nuovi” debitori-soci.
2) La sorte dei residui attivi sociali non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione
E' evidentemente più complicato, dato il “buco” normativo in materia, determinare la sorte degli attivi non liquidati e delle sopravvenienza attive della liquidazione dell'ente cancellato dal registro delle imprese.
Le Sezioni Unite, con la Sentenza qui in oggetto di analisi, hanno distinto le sorti dei crediti controversi e neppure liquidi da quelli liquidi pur se controversi.
Per i primi sembra potersi dire che una cancellazione della società in pendenza di giudizio circa un credito di cui il liquidatore aveva contezza può integrare una tacita manifestazione di volontà di rinuncia a tale credito sottoposto ad accertamento giudiziale.
Nel secondo caso, invece, la Suprema Corte, analogamente a quanto detto per i debiti sociali, opta per una successione in tali crediti dei soci. Infatti, secondo le Sezioni Unite è ragionevole pensare che sciolto il vincolo societario i crediti, come già detto per i debiti, tornino in capo a chi costituiva il “sostrato personale” della società, sia essa di persone o di capitali e cioè i soci. Tale tesi, come è evidente, “boccia” quella che riteneva i crediti sociali post-liquidazione assimilabili ad una eredità giacente cui applicare analogicamente gli artt. 528 e ss. c.c..