1) Il rapporto tra la procedura di fallimento con l'avvio dell'istruttoria pre-fallmentare e la domanda di concordato preventivo
Le Sezioni Unite - contrastando la diffusa opinione che una domanda di concordato bloccasse la procedura per la dichiarazione di fallimento promossa da un creditore - hanno ora affermato che la presentazione di una domanda di concordato non impedisce la dichiarazione di fallimento del debitore perché tra le due procedure c'è solo un rapporto di conseguenzialità logica e non procedimentale.
Secondo la Corte il giudice deve bilanciare e coordinare le opposte iniziative (del debitore e dei creditori) e verificare il rapporto di priorità tra le due procedure privilegiando il fallimento in tutti i casi in cui il concordato “esprima un intento meramente dilatorio e manifesti un abuso di diritto del debitore”.
2) I poteri del tribunale nell'esame di un piano concordatario
Su questo secondo punto le Sezioni Unite hanno ribadito il concetto che il controllo del giudice deve essere un controllo di legalità e e mai di merito della proposta e del piano enunciato i seguenti principi di diritto:
i) Il tribunale deve verificare che la documentazione prodotta dal debitore sia tale da consentire ai creditori di votare sulla proposta concordataria avendo ricevuto tutti gli elementi utili a tale fine (verifica documentale);
ii) La proposta del debitore deve risultare fattibile sotto il profilo giuridico, a prescindere da quanto affermato dall'attestatore nella propria relazione.
iii) La proposta concordataria sarà ritenuta meritevole di tutela dal tribunale se essa è coerente con la causa concreta del concordato come individuata dalle Sezioni Unite: un concordato deve consentire, da un lato, all'imprenditore di superare la propria crisi e, dall'altro lato, ai creditori di ottenere un soddisfacimento parziale dei loro crediti in tempi ragionevoli.
Purtroppo la sentenza, certamente di interesse per i temi affrontati, non si spinge ad affermare un posizione netta per garantire la certezza del diritto e lascia comunque spazi di discrezionalità al giudice -che possono anche essere relativamente ampi- tanto nella scelta tra la prevalenza di una istanza di fallimento su una domanda di concordato in cui si inserisce il giudizio sull'eventuale "abuso del debitore" quanto in merito al giudizio di fattibilità "giuridica" del piano concordatario rimessa al giudice.